REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI

(Approvato, in via definitiva, dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi
nella seduta del 28 settembre 2022)

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

VISTO l’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, che ha demandato ad un decreto ministeriale l’adozione degli atti necessari all’articolazione territoriale dell’Ordine dei biologi e la nomina di commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, attuativo del citato articolo 9, comma 3, della legge n. 3 del 2018, con cui sono stati costituiti gli Ordini dei biologi e nominati i relativi commissari straordinari;

il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  2. a) “DM Salute 23 marzo 2018” il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, attuativo dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 3 del 2018;
  3. b) “DM Salute 15 marzo 2018” il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;
  4. c) “Ordini dei biologi” o, al singolare, “Ordine dei biologi”, gli Ordini dei biologi di cui all’articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;
  5. d) “commissari straordinari” o, al singolare, “commissario straordinario”, i commissari straordinari di cui all’articolo 2 del DM Salute 23 marzo 2018;
  6. e) “organi degli Ordini dei biologi” il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, di ciascun Ordine dei biologi;
  7. f) “Federazione nazionale degli Ordini dei biologi” o “Federazione nazionale”, la costituenda Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

    Articolo 2

(Indizione delle elezioni)

  1. I commissari straordinari indicono le elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi due mesi prima della scadenza naturale del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
  2. Al fine di garantire l’equilibrio di genere, negli organi degli Ordini dei biologi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Nel caso dei Consigli direttivi composti da sette componenti, l’equilibrio è rispettato quando almeno due componenti appartengano al genere meno rappresentato.
  3. Gli Ordini dei biologi eleggono in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
  4. a) il Consiglio direttivo;
  5. b) il Collegio dei revisori.
  6. La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
  7. L’avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Articolo 3

(Presentazione delle liste)

  1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.
  2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori di ciascun Ordine dei biologi devono essere autenticate dal commissario straordinario o da un suo delegato. Devono, inoltre, essere sottoscritte:
  3. a) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 10.001 e 20.000;
  4. b) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 5.001 e 10.000;
  5. c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 1.501 e 5.000;
  6. d) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 501 e 1.500;
  7. e) da non meno di 20 e da non più di 40 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti inferiore a 500.
  8. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2 devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine dei biologi. Il commissario straordinario provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
  9. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, i commissari straordinari escludono le liste in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi; nel caso dell’elezione per un Consiglio direttivi composto da sette componenti, l’equilibrio è rispettato quando almeno due candidati appartengano al genere meno rappresentato.
  10. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Articolo 4

(Composizione dei seggi)

  1. Il seggio elettorale, fermo quanto stabilito ai commi 4 e 5, è composto:
  2. a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
  3. b) dal biologo più giovane d’età, presente all’assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 e non facenti parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
  4. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di presidente sono svolte dal componente più anziano d’età.
  5. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b), è individuato il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del commissario straordinario.

4. Ferma restando la possibilità di svolgere le elezioni in modalità telematica da remoto secondo quanto stabilito all’art. 5, commi 11 e 12, al fine di garantire piena accessibilità al voto in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche di ciascun Ordine dei biologi, i commissari straordinari, per garantire che le elezioni si svolgano in più sedi ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dall’art. 4 della. legge n. 3 del 2018, provvedono, per ciascuna sede individuata, alla convocazione delle assemblee elettorali in giornate distinte da individuare nei 5 (cinque) giorni antecedenti la data della votazione in prima convocazione. In ciascuna sede verrà costituito un seggio elettorale con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

  1. Le liste non possono essere composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell’Organo da eleggere.
  2. Decorse tre ore dall’apertura di ogni seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il commissario straordinario constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del rispettivo Ordine dei biologi. In tale ipotesi, con le medesime modalità previste per la prima convocazione, si provvede alla costituzione del seggio in seconda e, se del caso, in terza convocazione. Una volta costituito il seggio resta in carica anche per le successive convocazioni.

Articolo 5

(Operazioni di voto)

  1. Ferma restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui ai commi 11 e 12, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine dei biologi, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
  2. Una volta costituito il seggio elettorale, il commissario straordinario consegna al presidente del seggio l’elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all’albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l’elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali. In caso di svolgimento delle elezioni in più sedi, i commissari straordinari adottano le misure necessarie a garantire che ciascun elettore voti per una sola volta, prediligendo misure che consentano di esercitare il voto esclusivamente nelle sedi per le quali sarà stato preventivamente delimitato apposito bacino di utenza su base territoriale.
  3. Spetta al presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto; a tale scopo il presidente del seggio si assicura che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.
  4. All’esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli Organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.
  5. Il presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori recanti il timbro dell’Ordine dei biologi. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al presidente con le schede.
  6. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente. L’elettore, prima di uscire dalla cabina elettorale, dovrà piegare le schede nel verso predeterminato, in modo tale da impedire a chiunque di verificare il voto espresso, e poi consegnarle al presidente del seggio o a uno degli scrutatori che provvederanno a inserirla nelle rispettive urne.
  7. Il presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine dei biologi e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente del seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
  8. All’ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
  9. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell’Ordine dei biologi.
  10. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
  11. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, del DM Salute 15 marzo 2018, i commissari straordinari possono ricorrere a piattaforme informatiche che consentano il voto da remoto, conformi ai principi generali e alle disposizioni tecniche previste dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 9, e che diano, in ogni caso, ampia e comprovata garanzia di sicurezza.
  12. L’individuazione delle modalità di espressione del voto telematico è demandata ad appositi regolamenti deli Ordini territoriali che, oltre a rispettare quanto stabilito al comma 11, soddisfino i seguenti requisiti minimi:
  13. a) lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche deve essere affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all’Ordine, da selezionare all’esito di apposita procedura a evidenza pubblica, che a sua volta deve procedere alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica;
  14. b) il sistema informatico fornito dall’operatore economico selezionato deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

1) contiene l’elenco degli aventi diritto al voto e l’elenco dei candidati per l’elezione telematica, compilati e consegnati dall’Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

2) prevede una procedura che imponga l’uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l’accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all’inizio delle operazioni di voto, dall’operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; la terza al referente tecnico designato ai sensi della precedente lettera a);

3) consente l’attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l’utilizzo delle tre password di cui sopra;

4) impone il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell’identità dell’elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l’accertamento della presenza dell’avente diritto al voto nell’elenco di cui al precedente numero 1); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell’esercizio del voto da parte dell’elettore;

5) prevede la consegna di una scheda per l’espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l’elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

6) impone che il voto sia espresso una sola volta dall’avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

7) consente l’accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l’estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;

8) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo combinato delle password di cui al precedente numero 2), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire il salvataggio criptato dei dati al termine di ciascuna giornata, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum, e impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che per consentire, nei casi previsti dalla legge, l’accesso agli atti della procedura funzionale

all’eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali;

9) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;

10) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi della precedente lettera a);

11) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Articolo 6

(Operazioni di scrutinio)

  1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
  2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.
  3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
  4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
  5. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
  6. Di tutte le operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale, in duplice copia, da compilare, per quanto compatibile, secondo il più recente modello predisposto dal Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative.
  7. Le due copie dei verbali di cui al comma 6 devono essere, altresì, trasferite su supporto digitale, la cui conformità all’originale analogico deve essere attestata mediante l’apposizione di firma digitale da parte del presidente del seggio. Spetta ai commissari straordinari dotare ciascun seggio degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma.

Articolo 7

(Proclamazione dei risultati)

  1. Ultimato lo scrutinio dei voti, i presidenti dei seggi delle sedi secondarie trasmettono al presidente del seggio principale una delle due copie del verbale delle operazioni di scrutinio; la trasmissione, da effettuarsi con modalità tali da garantirne la sicurezza, deve essere anticipata dall’invio, tramite posta elettronica certificata, della copia digitale dei due verbali di cui all’articolo 6, comma 7.
  2. Il presidente del seggio principale, ricevute la copia analogica del verbale, provvede a sommare i voti conseguiti dai candidati nei vari seggi e, conseguentemente, a proclamare immediatamente i risultati. In caso di mancata ricezione della copia analogica del verbale nei 5 giorni successivi all’invio, il presidente del seggio principale utilizza la copia digitale dei due verbali.
  3. Le schede scrutinate in tutti i seggi sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.
  4. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine dei biologi di appartenenza ovvero a all’albo dell’Ordine nazionale dei biologi. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. |
  5. Il presidente del seggio principale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché all’Ordine nazionale dei biologi ovvero, se costituita, alla Federazione nazionale e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.
  6. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.
  7. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni Organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
  8. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine dei biologi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Articolo 8

(Elezioni suppletive)

  1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
  2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
  3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.

Articolo 9

(Costituzione degli Organi della

Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle procedure elettorali per la prima costituzione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi.

Articolo 10

(Disposizioni finale)

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente.
  2. Le disposizioni del presente regolamento che, all’esito dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), della legge n. 3 del 2018, non dovessero risultare in contrasto con la normativa sopravvenuta, continueranno ad applicarsi solo nelle parti compatibili.